IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, e in particolare gli  articoli
3 e 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458, e in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  29  marzo  2021,
recante «Determinazione numerica delle onorificenze  dell'Ordine  "Al
merito   della   Repubblica   italiana",    che    potranno    essere
complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2  giugno  e  del  27
dicembre 2021», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  87  del  12
aprile 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 settembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  13
                         maggio 1952, n. 458 
 
  1. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 maggio  1952,  n.  458,  limitatamente
all'anno 2021, il  numero  delle  onorificenze  di  cui  al  predetto
articolo non puo' superare il decimo  del  numero  complessivo  delle
nomine determinato ai sensi dell'articolo 3, comma terzo, della legge
3 marzo 1951, n. 178. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 settembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2523 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e)». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della  legge
          3 marzo 1951, n. 178, recante «Istituzione dell'Ordine  «Al
          merito  della  Repubblica  italiana»   e   disciplina   del
          conferimento e dell'uso delle onorificenze»: 
                «Art. 3.  L'Ordine  e'  composto  di  cinque  classi:
          cavalieri di gran croce,  grandi  ufficiali,  commendatori,
          ufficiali e cavalieri. 
                Per altissime benemerenze puo' essere eccezionalmente
          conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran
          cordone. 
                Il numero massimo delle  nomine  che  potranno  farsi
          annualmente nelle cinque classi e' determinato con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il  Consiglio  dei
          ministri e il Consiglio dell'ordine.»; 
                «Art. 4. Le onorificenze sono conferite  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
          del  Consiglio   dei   ministri,   sentito   il   Consiglio
          dell'Ordine. 
                Particolari  forme  di  conferimento  possono  essere
          stabilite nello statuto previsto dall'art. 6. 
                Le  onorificenze  non  possono  essere  conferite  ai
          senatori ed ai deputati durante il tempo del  loro  mandato
          parlamentare.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, recante
          «Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951,  n.  178,
          concernente la istituzione  dell'Ordine  "Al  merito  della
          Repubblica italiana" e la  disciplina  del  conferimento  e
          dell'uso delle onorificenze»: 
                «Art. 2. Le  onorificenze  da  conferire  secondo  le
          particolari forme previste dal secondo  comma  dell'art.  4
          della legge 3 marzo 1951,  n.  178,  non  possono  superare
          nell'anno il  quindicesimo  del  numero  complessivo  delle
          nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo  comma  dell'art.  3
          della legge stessa.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  29  marzo
          2021, recante «Determinazione numerica  delle  onorificenze
          dell'Ordine "Al  merito  della  Repubblica  italiana",  che
          potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze
          del 2 giugno e del 27 dicembre 2021», e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2021. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 2 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si veda nelle note
          alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo 1951, n.
          178, si veda nelle note alle premesse.